Art. 4 — Conservazione, fruizione e valorizzazione
Dalla data del verbale di consegna del bene l'ente al quale e' trasferito il bene di cui all'articolo 1, comma 1, si impegna ad assicurare e sostenere la conservazione del bene e a favorirne la pubblica fruizione e valorizzazione in conformita' alla normativa di tutela.
Testo vigente dal 11 aprile 2013
