Art. 6 — Conservazione e fruizione
Dalla data del verbale di consegna del bene di cui all'articolo 2, comma 1, e della collezione di cui all'articolo 5, comma 1, l'ente al quale sono trasferiti i beni si impegna ad assicurare e sostenere la conservazione degli stessi e a destinarli ad attivita' strumentali al raggiungimento di finalita' di interesse pubblico, nonche' a garantirne la valorizzazione e la piu' ampia fruizione pubblica.
Testo vigente dal 4 agosto 2025
