Art. 1 — Trasferimento di beni
E' trasferito alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia il bene denominato: "Castello di Udine", come individuato nell'allegato A). La Regione e' autorizzata a trasferire al Comune di Udine il bene di cui al comma 1. Il trasferimento di cui ai commi 1 e 2 decorre dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna del bene.
Testo vigente dal 11 aprile 2013
