Art. 4 — Conservazione, fruizione e valorizzazione
Dalla data del verbale di consegna del bene di cui all'articolo 1, comma 1, la Regione si impegna ad assicurarne e sostenerne la conservazione, a destinarlo ad attivita' strumentali al raggiungimento di finalita' di interesse pubblico e a favorirne la valorizzazione.
Testo vigente dal 20 novembre 2025
