Le pubbliche amministrazioni e gli organismi di diritto pubblico esaminano le richieste e rendono disponibili i documenti, con le modalita' di cui al comma 2, entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, prorogabile di ulteriori venti giorni nel caso in cui le richieste siano numerose o complesse. Di tale proroga e' data comunicazione al richiedente entro ventuno giorni dalla richiesta. In caso di decisione positiva, i documenti sono resi disponibili, ove possibile, in forma elettronica e, se necessario, attraverso una licenza. I provvedimenti di diniego sono motivati sulla base delle disposizioni del presente decreto. Nel caso in cui il riutilizzo e' negato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera h), per la parte relativa ai diritti di proprieta' intellettuale, le pubbliche amministrazioni o gli organismi di diritto pubblico indicano la persona fisica o giuridica titolare del diritto, se e' nota, oppure il licenziante dal quale il titolare del dato stesso ha ottenuto il materiale. Le biblioteche, comprese quelle universitarie, i musei e gli archivi non sono tenuti a fornire la suddetta indicazione. In caso di diniego, il richiedente puo' esperire i mezzi di tutela previsti dall'articolo 25, commi 4 e 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Degli stessi e' data comunicazione al richiedente con il provvedimento di diniego. Le imprese pubbliche, gli istituti di istruzione, le organizzazioni che svolgono attivita' di ricerca, le organizzazioni che finanziano la ricerca e gli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124, definiscono i termini e le modalita' di riutilizzo dei dati secondo i rispettivi ordinamenti.

Testo vigente dal 15 dicembre 2021

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Che cosa è cambiato dal 15 dicembre 2021

Confronto con la versione in vigore dal 25 luglio 2015 al 15 dicembre 2021. 204 parole tolte, 166 parole aggiunte.

tolto: Il titolare del dato adotta prioritariamente licenze aperte standard ovvero predispone licenze personalizzate standard e le rende disponibili sul proprio sito istituzionale. Nei casi di riutilizzo di documenti contenenti dati personali il titolare del dato adotta licenze personalizzate anche standard. Con riferimento a dati pubblici non ancora resi disponibili, i soggetti che intendono riutilizzare dati delle pubbliche amministrazioni o degliaggiunto: Le pubbliche amministrazioni e gli organismi di diritto pubblico tolto: presentano apposita richiesta secondo le modalita' stabilite dal titolare del dato con proprio provvedimento, fermo restando quanto previsto dall'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Il titolare del dato esamina le richieste e rende aggiunto: esaminano le richieste e rendono disponibili i documenti tolto: al richiedente, ove possibile in forma elettronica,aggiunto: , con le modalita' di cui al comma 2, entro il termine di trenta giorni aggiunto: dalla richiesta, prorogabile di ulteriori tolto: trenta aggiunto: venti giorni nel caso in cui le richieste siano numerose o complesse. aggiunto: Di tale proroga e' data comunicazione al richiedente entro ventuno giorni dalla richiesta. In caso di decisione tolto: negativa, il titolare del dato comunica al richiedente i motivi del rifiuto aggiunto: positiva, i documenti sono resi disponibili, ove possibile, in forma elettronica e, se necessario, attraverso una licenza. I provvedimenti di diniego sono motivati sulla base delle disposizioni del presente decreto. tolto: Quando e' adottata una decisione negativa aggiunto: Nel caso in cui il riutilizzo e' negato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera h), per la parte relativa ai diritti di proprieta' intellettuale, tolto: il titolare del dato indica, inoltre, aggiunto: le pubbliche amministrazioni o gli organismi di diritto pubblico indicano la persona fisica o giuridica titolare del diritto, se e' nota, oppure il licenziante dal quale il titolare del dato stesso ha ottenuto il materiale. Le biblioteche, comprese tolto: le biblioteche aggiunto: quelle universitarie, i musei e gli archivi non sono tenuti a tolto: includere tale indicazione. Il titolare del dato comunica, altresi', al richiedente aggiunto: fornire la suddetta indicazione. In caso di diniego, il richiedente puo' esperire i mezzi di tolto: ricorso a sua disposizione per impugnare la decisione ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010 aggiunto: tutela previsti dall'articolo 25, commi 4 e 5, della legge 7 agosto 1990, n. tolto: 104. Il titolare del dato non ha l'obbligo di continuare a produrre e di conservare documenti al solo fine di permetterne il riutilizzo da parte di un soggetto privato o pubblico. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 MAGGIO 2015, N. 102 aggiunto: 241. Degli stessi e' data comunicazione al richiedente con il provvedimento di diniego. Le imprese pubbliche, gli istituti di istruzione, le organizzazioni che svolgono attivita' di ricerca, le organizzazioni che finanziano la ricerca e gli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124, definiscono i termini e le modalita' di riutilizzo dei dati secondo i rispettivi ordinamenti.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-01-24;36~art5 · fonte del testo

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