Chiunque viola i divieti di cui all'articolo 7, commi 1 ((all'articolo 7-quater e all'articolo 7-quinquies, comma 1)),, e' punito con la sanzione prevista dall'articolo 51, comma 3, del decreto legislativo n. 22 del 1997. La stessa sanzione si applica a chiunque viola le procedure di ammissione dei rifiuti in discarica di cui all'articolo 11. Chiunque, in violazione del divieto di cui ((all'articolo 7-septies)), diluisce o miscela i rifiuti, al solo fine di renderli conformi ai criteri di ammissibilita' ((...)), e' punito con la sanzione di cui all'articolo 51, comma 5, del decreto legislativo n. 22 del 1997.
Testo vigente dal 29 settembre 2020
