Art. 11 — Verifica in loco e procedure di ammissione

Per la collocazione dei rifiuti, il detentore deve fornire precise indicazioni sulla composizione, sulla capacita' di produrre percolato, sul comportamento a lungo termine e sulle caratteristiche generali dei rifiuti da collocare in discarica. I rifiuti sono ammessi in discarica solo se sottoposti alla caratterizzazione di base e alla verifica di conformita' di cui agli articoli 7-bis e 7-ter e se sono conformi alla descrizione riportata nei documenti di accompagnamento, sulla base della verifica in loco effettuata secondo le modalita' previste al comma 5. I rifiuti smaltiti dal produttore in una discarica da lui gestita possono essere sottoposti a verifica nel luogo di produzione. Al momento del conferimento dei rifiuti in discarica sono prelevati campioni con cadenza stabilita dall'Autorita' territorialmente competente e, comunque, con frequenza non superiore a un anno. I campioni prelevati devono essere conservati presso l'impianto di discarica e tenuti a disposizione dell'Autorita' territorialmente competente per un periodo non inferiore a due mesi. I campioni dovranno essere prelevati su carichi in ingresso alla discarica per ogni produttore e per ogni CER. Il criterio di scelta casuale dei carichi da sottoporre a campionamento e analisi deve essere preventivamente concordato con gli Enti di controllo. Ai fini dell'ammissione in discarica dei rifiuti il gestore dell'impianto:

  • a)controlla la documentazione relativa ai rifiuti, compreso il formulario di identificazione di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, se previsti, i documenti di cui al regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti;
  • b)sottopone ogni carico di rifiuti ad ispezione visiva prima e dopo lo scarico e verifica la conformita' delle caratteristiche dei rifiuti indicate nel formulario di identificazione, di cui all'articolo 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006, ai criteri di ammissibilita' previsti dal presente decreto;
  • c)annota nel registro di carico e scarico dei rifiuti tutte le tipologie e le informazioni relative alle caratteristiche e ai quantitativi dei rifiuti depositati, con l'indicazione dell'origine e della data di consegna da parte del detentore, secondo le modalita' previste dall'articolo 190 del decreto legislativo n. 152 del 2006. Nel caso di deposito di rifiuti pericolosi, il registro deve contenere apposita documentazione o mappatura atta ad individuare, con riferimento alla provenienza ed alla allocazione, il settore della discarica dove e' smaltito il rifiuto pericoloso;
  • d)sottoscrive le copie del formulario di identificazione dei rifiuti trasportati;
  • e)comunica tempestivamente alla Regione ed alla Provincia territorialmente competenti la eventuale mancata ammissione dei rifiuti in discarica, ferma l'applicazione delle disposizioni del citato regolamento (CE) n. 1013/2006, relativo alle spedizioni di rifiuti.

Testo vigente dal 29 settembre 2020

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 29 settembre 2020

Confronto con la versione in vigore dal 12 marzo 2003 al 29 settembre 2020. 257 parole tolte, 223 parole aggiunte in 8 capoversi.

Per la collocazione dei rifiutiaggiunto: , il detentore deve fornire precise indicazioni sulla composizione, sulla capacita' di produrre percolato, sul comportamento a lungo termine e sulle caratteristiche generali dei rifiuti da collocare in discarica. tolto: In previsione o in occasione del conferimento dei rifiuti ed ai fini dell'ammissione degli stessi in discarica, il detentore deve presentare la documentazione attestante che il rifiuto e' conforme ai criteri di ammissibilita' previsti dal decreto di cui all'articolo 7, comma 5, per la specifica categoria di discarica. I suddetti certificati possono essere presentati in occasione del primo di una serie determinata di conferimenti a condizione che il tipo e le caratteristiche del rifiuto rimangano invariati anche per tali ulteriori conferimenti aggiunto: I rifiuti sono ammessi in discarica solo se sottoposti alla caratterizzazione di base e alla verifica di conformita' di cui agli articoli 7-bis e 7-ter e se sono conformi alla descrizione riportata nei documenti di accompagnamento, sulla base della verifica in loco effettuata secondo le modalita' previste al comma 5. I rifiuti smaltiti dal produttore in una discarica da lui gestita possono essere sottoposti a verifica nel luogo di produzione. Al momento del conferimento dei rifiuti in discarica sono prelevati campioni con cadenza stabilita dall'Autorita' territorialmente competente e, comunque, tolto: almeno una volta l'anno, e aggiunto: con frequenza non superiore a un anno. I campioni prelevati devono essere conservati tolto: dal gestore aggiunto: presso l'impianto di discarica e tenuti a disposizione dell'Autorita' territorialmente competente per un periodo non inferiore a due mesi. I campioni dovranno essere prelevati su carichi in ingresso alla discarica per ogni produttore e per ogni CER. Il criterio di scelta casuale dei carichi da sottoporre a campionamento e analisi deve essere preventivamente concordato con gli Enti di controllo. Ai fini dell'ammissione in discarica dei rifiuti il gestore dell'impianto tolto: deve:

a) tolto: controllare aggiunto: controlla la documentazione relativa ai rifiuti, compresotolto: , se previsto, il formulario di identificazione di cui all'articolo tolto: 15 aggiunto: 193 del decreto legislativo tolto: n. 22 del 1997 aggiunto: 3 aprile 2006, n. 152, e, se previsti, i documenti di cui al regolamento (tolto: CEEaggiunto: CE) n. tolto: 259/93 aggiunto: 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del tolto: 1 febbraio 1993, relativo alla sorveglianza e al controllo delle aggiunto: 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti tolto: all'interno della Comunita' europea;

b) tolto: verificare aggiunto: sottopone ogni carico di rifiuti ad ispezione visiva prima e dopo lo scarico e verifica la conformita' delle caratteristiche dei rifiuti indicate nel formulario di identificazione, di cui tolto: allegato B al decreto del Ministro dell'ambiente 1 aprile 1998, n. 145 aggiunto: all'articolo 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006, ai criteri di ammissibilita' previsti dal presente decreto;

c) tolto: effettuare l'ispezione visiva di ogni carico di rifiuti conferiti in discarica prima e dopo lo scarico e verificare la conformita' del rifiuto alle caratteristiche indicate nel formulario di identificazione di cui al citato decreto del Ministro dell'ambiente n. 145 del 1998;

tolto: d) annotare nel aggiunto: annota nel registro di carico e scarico dei rifiuti tutte le tipologie e le informazioni … e della data di consegna da parte del detentore, secondo le modalita' previste dall'articolo tolto: 12, comma 1, lettera d), e comma 2, aggiunto: 190 del decreto legislativo n. tolto: 22 del 1997 aggiunto: 152 del 2006. Nel caso di deposito di rifiuti pericolosi, il registro deve contenere apposita documentazione …

tolto: e) sottoscrivereaggiunto: d) sottoscrive le copie del formulario di identificazione dei rifiuti trasportati;

tolto: f) effettuare le verifiche analitiche della conformita' del rifiuto conferito ai criteri di ammissibilita', come indicato all'articolo 10, comma 1, lettera g), con cadenza stabilita dall'autorita' territorialmente competentee, comunque, con frequenza non superiore ad un anno. I campioni prelevati devono essere opportunamente conservati presso l'impianto a disposizione dell'autorita' territorialmente competente per un periodo non inferiore a due mesi;

tolto: g) comunicare alla regione ed alla provinciaaggiunto: e) comunica tempestivamente alla Regione ed alla Provincia territorialmente competenti la eventuale mancata ammissione dei rifiuti in discarica, ferma l'applicazione delle disposizioni del citato regolamento (tolto: CEEaggiunto: CE) n. tolto: 259/93 riguardante le spedizioni transfrontaliere aggiunto: 1013/2006, relativo alle spedizioni di rifiuti.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-01-13;36~art11 · fonte del testo

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