COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 FEBBRAIO 2005, N. 59. Ove non previsto dagli articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 22 del 1997, il provvedimento di autorizzazione alla costruzione e gestione di una discarica indica almeno:

  • a)l'ubicazione della discarica, nonche' la delimitazione dell'area interessata;
  • b)la categoria della discarica;
  • c)l'indicazione della capacita' totale della discarica, accompagnata dalla stima del volume effettivamente utile per il conferimento dei rifiuti, nonche' del volume dei materiali utilizzati per le coperture giornaliere;
  • d)l'elenco e il quantitativo totale dei tipi di rifiuti che possono essere smaltiti nella discarica, individuati con lo specifico Codice dell'Elenco Europeo dei Rifiuti e la descrizione della tipologia;
  • e)l'esplicita approvazione del progetto definitivo dell'impianto e dei piani di cui all'articolo 8, comma 1, lettere g), h), i) e l);
  • f)le prescrizioni tecniche riguardanti la costruzione degli impianti e i mezzi tecnici utilizzati;
  • g)le prescrizioni per le operazioni di collocamento in discarica e per le procedure di sorveglianza e controllo, incluse eventuali determinazioni analitiche sui rifiuti conferiti;
  • h)le prescrizioni provvisorie per le operazioni di chiusura e di gestione successiva alla chiusura;
  • i)la durata della gestione post-operativa e le modalita' di chiusura al termine della gestione operativa;
  • l)l'obbligo per il gestore di presentare, almeno una volta all'anno, alla Regione una relazione in merito ai tipi ed ai quantitativi di rifiuti smaltiti, ai risultati del programma di sorveglianza ed ai controlli effettuati relativi sia alla fase operativa che alla fase post-operativa;
  • m)l'obbligo del gestore di eseguire il piano di ripristino ambientale alla chiusura anche di singoli lotti della discarica, con le modalita' previste nell'allegato 2;
  • n)le indicazioni relative alle garanzie finanziarie di cui all'articolo 14. sulla base di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera m);
  • o)le procedure di ammissione dei rifiuti in discarica. L'autorizzazione all'esercizio della discarica e' rilasciata solo dopo l'accettazione da parte della Regione delle garanzie finanziarie di cui all'articolo 14. Qualora la Regione rilasci l'autorizzazione all'esercizio per singoli lotti, fermo restando che la garanzia finanziaria relativa alla post-chiusura finale deve coprire la capacita' totale della discarica come definita al comma 1, lettera c), la garanzia finanziaria per l'attivazione e la gestione della discarica e' prestata per i singoli lotti autorizzati. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 FEBBRAIO 2005, N. 59. In deroga a quanto previsto dall'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo n. 22 del 1997, nel caso in cui un impianto risulti registrato ai sensi del regolamento (CE) n. 761/01, il rinnovo dell'autorizzazione e' effettuato ogni 8 anni. La Regione assicura che l'autorizzazione rilasciata ai sensi del presente decreto sia comprensiva anche delle autorizzazioni relative alle emissioni in atmosfera, scarichi idrici e prelievo delle acque.

Testo vigente dal 29 settembre 2020

Corte di cassazione

1 massima che riguarda l’art. 10, dalle Rassegne del Massimario.

Leggi la massima nel Massimario

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Che cosa è cambiato dal 29 settembre 2020

Confronto con la versione in vigore dal 7 maggio 2005 al 29 settembre 2020. 6 parole tolte, 18 parole aggiunte.

c) tolto: la aggiunto: l'indicazione della capacita' totale della discarica, tolto: espressa in termini di volume aggiunto: accompagnata dalla stima del volume effettivamente utile per il conferimento dei rifiutiaggiunto: , nonche' del volume dei materiali utilizzati per le coperture giornaliere;

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-01-13;36~art10 · fonte del testo

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