Art. 10 — Istituto autonomo case popolari della provincia di Napoli
I comuni, per l'esercizio delle attivita' di cui agli articoli 4, 5, 6, 7 e 9 possono avvalersi, previa convenzione, dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Napoli.
Testo vigente dal 15 ottobre 1999
