Art. 5 — Canoni di locazione
Per tutti gli immobili che, alla data di cui all'articolo 4, risultano occupati senza titolo, i comuni destinatari provvedono alla regolarizzazione del rapporto locativo, secondo le modalita' previste dalla legislazione regionale, e previo accertamento del requisito del perdurare dell'occupazione, da parte del medesimo nucleo familiare, per almeno un biennio antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto. I comuni destinatari, al di fuori dei casi previsti dal comma 1, procedono ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale della Campania 2 luglio 1997, n. 18. I canoni di locazione degli alloggi realizzati nell'ambito del programma di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, sono determinati con i criteri di cui alla legge regionale della Campania 14 agosto 1997, n. 19, ridotti del 40% qualora il reddito annuo complessivo del nucleo familiare interessato sia compreso fra 21 e i 30 milioni annui, del 30% qualora sia compreso tra i 30 e i 40 milioni ovvero del 50% qualora il reddito annuo complessivo del nucleo familiare sia inferiore ai 21 milioni.
Testo vigente dal 15 ottobre 1999
