Art. 29 — Concorsi dirigenziali - Norma transitoria
I concorsi dirigenziali per i ruoli locali di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, possono essere esperiti anche prima degli adempimenti previsti dall'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. In caso di grave vacanza nelle posizioni dirigenziali e nella nona qualifica funzionale dei ruoli locali di cui all'articolo 8 del menzionato decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, il commissario del Governo puo' destinare alle procedure di concorso esterno una quota di posti superiore a quella prevista dal comma 1 dell'articolo 19 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 aprile 1994, n. 439.
Testo vigente dal 20 ottobre 1997
