Art. 18 — Commissioni di concorso per i ruoli locali
Il quinto comma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e' sostituito dal seguente: "Presiede la commissione, senza voto determinante, il magistrato avente maggiore anzianita' di carriera o, in mancanza, il componente della commissione piu' anziano di eta'. Svolge le funzioni di segretario un impiegato possibilmente appartenente all'amministrazione per la quale e' bandito il concorso.".
Testo vigente dal 20 ottobre 1997
