I primi due commi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche e integrazioni, sono sostituiti dal seguente: "Fino a quando non sara' possibile assicurare la composizione del consiglio di amministrazione di cui all'art. 22 del presente decreto con personale dei ruoli locali avente qualifica di dirigente, si provvedera' con personale dei ruoli locali inquadrato nelle qualifiche funzionali per le quali, per l'accesso dall'esterno, e' richiesto il diploma di laurea.".
Testo vigente dal 10 agosto 1993
