Art. 33 — Personale traduttore-interprete - Norma transitoria
Ai primi concorsi pubblici indetti dal commissario del Governo per la copertura dei posti vacanti delle qualifiche funzionali quarta, sesta e settima negli organici dei ruoli locali del Ministero di grazia e giustizia e' ammesso a partecipare il personale assunto presso gli uffici periferici di detto Ministero ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1960, n. 103, che abbia prestato servizio per un periodo non inferiore a tre anni. Detto personale, per il quale si prescinde dal limite di eta' e che deve essere comunque in possesso del titolo di studio, nonche' degli attestati di bilinguismo di cui al titolo primo del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, richiesti dalle corrispondenti qualifiche, viene incluso, qualora consegua l'idoneita', nella graduatoria dei vincitori con conseguente cumulo ai fini previdenziali dei periodi di servizio precedentemente prestati.
Testo vigente dal 20 ottobre 1997
