Agli effetti del diritto di stabilimento e della libera prestazione dei servizi da parte degli infermieri professionali cittadini degli Stati membri, di cui alla legge 18 dicembre 1980, n. 905, la formazione minima dell'infermiere e' a tempo pieno e di durata triennale, verte sui programmi stabiliti in conformita' alla normativa comunitaria e comporta 4.600 ore di insegnamento teorico e clinico. La durata dell'insegnamento teorico deve essere pari almeno ad un terzo e quella dell'insegnamento clinico pari ad almeno la meta' della durata della formazione. L'insegnamento teorico deve essere equilibrato e coordinato con l'insegnamento clinico; l'istituzione incaricata della formazione degli infermieri e' responsabile del coordinamento fra l'insegnamento teorico e quello clinico. L'insegnamento teorico e' l'aspetto della formazione infermieristica attraverso cui gli studenti acquisiscono le conoscenze, la comprensione, le capacita' e i comportamenti professionali necessari a pianificare, fornire e valutare un'assistenza infermieristica globale; esso viene impartito nelle strutture dove si svolge la formazione degli infermieri professionali da insegnanti con formazione infermieristica e da altro personale docente qualificato per la materia insegnata. L'insegnamento clinico e' l'aspetto della formazione infermieristica attraverso il quale gli studenti, facenti parte di un gruppo ed in contatto diretto con persone sia sane che malate e/o con una collettivita', apprendono a pianificare, fornire e valutare l'assistenza infermieristica globale richiesta sulla base delle conoscenze e capacita' acquisite; lo studente impara non solo ad essere un membro del gruppo, ma anche guida del gruppo capace di organizzare l'assistenza infermieristica globale, compresa l'educazione sanitaria per individui e piccoli gruppi nell'istituzione sanitaria o nella collettivita'. L'insegnamento di cui al comma 5 viene impartito in ospedali e in altre strutture sanitarie e nella collettivita' sotto la responsabilita' di personale infermieristico insegnante e con la cooperazione e l'assistenza di altri infermieri qualificati; al processo d'insegnamento puo' essere integrato altro personale qualificato. L'insegnamento teorico deve essere equilibrato e coordinato con l'insegnamento clinico in modo tale che le conoscenze e le esperienze possano essere acquisite in misura adeguata. Gli studenti partecipano alle attivita' dei servizi nei limiti in cui tali attivita' contribuiscano alla loro formazione, permettendo loro d'imparare ad assumere le responsabilita' inerenti l'assistenza infermieristica. La formazione professionale di infermiere e' conseguita in Italia ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517.

Testo vigente dal 10 giugno 1994

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-05-02;353~art6 · fonte del testo