L'articolo 12 della legge 18 dicembre 1980, n. 905, e' sostituito dal seguente: "Gli infermieri professionali cittadini degli Stati membri che siano in possesso di diplomi, certificati od altri titoli, rilasciati dagli Stati di origine o di provenienza che comprovino una formazione ultimata prima del 29 giugno 1977, ovvero ultimata dopo tale data ma iniziata prima della stessa, e non rispondente all'insieme delle esigenze minime di formazione richieste dalla normativa comunitaria per la professione di infermiere professionale, ai fini del riconoscimento del titolo di infermiere professionale o per l'esercizio della relativa professione, ovvero per la prestazione dei servizi, devono presentare un attestato rilasciato dalle autorita' competenti, comprovante che essi hanno effettivamente e lecitamente svolto la specifica professione secondo quanto previsto per il personale sanitario italiano di pari qualifica, per un periodo di almeno tre anni nel corso dei cinque che precedono il rilascio dell'attestato".

Testo vigente dal 8 febbraio 1986

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1986-01-27;19~art5 · fonte del testo

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