((Gli infermieri professionali cittadini degli Stati membri che siano in possesso di diplomi, certificati od altri titoli, rilasciati dagli Stati di origine o di provenienza che comprovino una formazione ultimata prima del 29 giugno 1977, ovvero ultimata dopo tale data ma iniziata prima della stessa, e non rispondente all'insieme delle esigenze minime di formazione richieste dalla normativa comunitaria per la professione di infermiere professionale, ai fini del riconoscimento del titolo di infermiere professionale o per l'esercizio della relativa professione, ovvero per la prestazione dei servizi, devono presentare un attestato rilasciato dalle autorita' competenti, comprovante che essi hanno effettivamente e lecitamente svolto la specifica professione secondo quanto previsto per il personale sanitario italiano di pari qualifica, per un periodo di almeno tre anni nel corso dei cinque che precedono il rilascio dell'attestato)).

Testo vigente dal 23 febbraio 1986

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 23 febbraio 1986

Confronto con la versione in vigore dal 2 gennaio 1981 al 23 febbraio 1986. 17 parole tolte, 30 parole aggiunte.

Gli infermieri tolto: cittadini degli altri aggiunto: professionali cittadini degli Stati membri che siano in possesso di diplomi, certificati tolto: ed altri titoli aggiunto: od altri titoli, rilasciati dagli Stati tolto: d'origine aggiunto: di origine o di provenienzatolto: , prima dell'entrata in vigore della presente legge aggiunto: che comprovino una formazione ultimata prima del 29 giugno 1977, ovvero ultimata dopo tale data ma iniziata prima della stessa, e non tolto: rispondenti aggiunto: rispondente all'insieme delle esigenze minime di formazione richieste dalla normativa comunitaria per la professione di infermiere professionale, ai fini del riconoscimento del titolo di infermiere professionale tolto: e aggiunto: o per l'esercizio della relativa professione, ovvero per la prestazione dei servizi, devono presentare … la specifica professione secondo quanto previsto per il personale sanitario italiano di pari qualifica, tolto: continuativamente per un periodo di almeno tre anni nel corso dei cinque che precedono il rilascio dell'attestato.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1980-12-18;905~art12 · fonte del testo

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