Art. 19 — Obbligo di trasmissione di informazioni
Il promotore della sperimentazione e' tenuto a trasmettere tempestivamente le informazioni richieste dalle Autorita' competenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera t), e dai Comitati etici, inerenti la sperimentazione clinica.
Testo vigente dal 9 agosto 2003
