Art. 6 — Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 6 del regolamento (CE) n. 842/2006 in materia di trasmissione delle informazioni
Provvedimento abrogato dal d. lgs. 5 dicembre 2019, n. 163.
Abrogato dal 17 gennaio 2020
Provvedimento abrogato dal d. lgs. 5 dicembre 2019, n. 163.
Abrogato dal 17 gennaio 2020
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 2013
Confronto con la versione in vigore dal 28 marzo 2013 al 17 gennaio 2020. 235 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Salvo che il fatto costituisca reato, il produttore, l'importatore o l'esportatore che non trasmette la relazione di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento, nel termine ivi previsto, alla Commissione europea ed all'Autorita' competente di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 10.000,00 euro. Salvo che il fatto costituisca reato, il produttore, l'importatore o l'esportatore che trasmette la relazione di cui al comma 1 incompleta, inesatta o comunque non conforme alle disposizioni di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1493/2007 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 10.000,00 euro. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non ottempera agli obblighi di trasmissione delle informazioni di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43, nel termine ivi previsto, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 10.000,00 euro. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque trasmette le informazioni di cui al comma 3 in modo incompleto, inesatto o comunque non conforme alle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 10.000,00 euro.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS. 5 DICEMBRE 2019, N. 163
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-05;26~art6 · fonte del testo
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