Art. 9 — Impugnazioni
L'indagato o imputato, il suo difensore, la persona alla quale la prova o il bene sono stati sequestrati e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporre richiesta di riesame, avverso il decreto di riconoscimento ed esecuzione del provvedimento di blocco o di sequestro, ai sensi dell'articolo 324 del codice di procedura penale. E' preclusa la contestazione dei motivi di merito su cui si fonda il provvedimento di blocco o di sequestro davanti all'autorita' giudiziaria dello Stato di esecuzione. L'avviso della data fissata per l'udienza, di cui all'articolo 324, comma 6, del codice di procedura penale, e' tempestivamente notificato anche all'autorita' giudiziaria dello Stato di emissione, che puo' presentare osservazioni fino alla data dell'udienza. A tale autorita' giudiziaria e' altresi' comunicato l'esito del giudizio. Si applicano altresi' le previsioni di cui agli articoli 322 bis e 325 codice di procedura penale.
Testo vigente dal 11 marzo 2016
