Art. 2 — Pubblicità degli incarichi extragiudiziari conferiti ai magistrati delle altre giurisdizioni ed agli avvocati e procuratori dello Stato

L'elenco degli incarichi extragiudiziari conferiti nel semestre ai magistrati appartenenti alle giurisdizioni diverse da quella ordinaria, nonche' agli avvocati e procuratori dello Stato, per il personale di rispettiva competenza, dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, dal Consiglio di presidenza della Corte dei conti, dal Consiglio della magistratura militare, nonche' dal Consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato, o da questi autorizzati, e' reso noto ogni sei mesi con indicazione, per ciascun incarico, dell'ente che lo ha conferito, dell'eventuale compenso percepito, della natura, della durata e del numero degli incarichi svolti nell'ultimo triennio. La pubblicita' di cui al comma 1 e' assicurata, per il personale di rispettiva competenza, dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, dal Consiglio di presidenza della Corte dei conti, dal Consiglio della magistratura militare, nonche' dal Consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato, che trasmette, inoltre, i dati al Presidente del Consiglio dei Ministri, il quale da' notizia dell'avvenuto adempimento anche al Ministro della giustizia. La pubblicita' di cui al comma 1 e' realizzata mediante pubblicazione nei bollettini periodici, ove esistenti ai sensi della normativa vigente. In ogni caso, il Consiglio competente assicura la pubblicita' mediante pubblicazione in apposita sezione accessibile al pubblico del pertinente sito Internet istituzionale.

Testo vigente dal 13 febbraio 2006

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-02-02;35~art2 · fonte del testo

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