Art. 52 — Ambito di applicazione
Il presente decreto disciplina esclusivamente la magistratura ordinaria, nonche', fatta eccezione per il capo I, quella militare in quanto compatibile. (( Con riguardo ai magistrati in servizio presso la Corte di cassazione e la Procura generale presso la Corte di cassazione, le funzioni che il presente decreto attribuisce al presidente della corte di appello, al procuratore generale presso la medesima, al consiglio giudiziario e al consiglio dell'ordine degli avvocati sono svolte, rispettivamente, dal primo presidente della Corte di cassazione, dal procuratore generale presso la medesima, dal Consiglio direttivo e dal Consiglio nazionale forense. ))
Testo vigente dal 21 aprile 2024
