Art. 46-terdecies — Limiti al conferimento di nuovi incarichi direttivi o semidirettivi
[1]Il magistrato cui sono state conferite funzioni direttive o semidirettive non puo' in ogni caso chiedere il conferimento di un ulteriore incarico direttivo o semidirettivo, ad esclusione di quelli di primo presidente della Corte di cassazione ((, di procuratore generale presso la Corte di cassazione, di presidente aggiunto della Corte di cassazione, di presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche e di procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione)), prima di cinque anni dal giorno in cui ha assunto le funzioni.
[2]18
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 28 marzo 2024, n. 44
18Il D.Lgs. 28 marzo 2024, n. 44 ha disposto (con l'art. 8, comma 4) che "Le disposizioni di cui all'articolo 46-terdecies del decreto legislativo n. 160 del 2006 si applicano ai magistrati che hanno assunto le funzioni direttive o semidirettive a seguito di procedure pubblicate dopo la data di entrata in vigore del presente decreto".
Testo vigente dal 30 novembre 2024
