Art. 20
L'ultimo periodo del comma 6 dell'articolo 9 della legge 15 maggio 1997, n. 127, e' abrogato. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 31 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, come modificato dal decreto legislativo 11 giugno 1996, n. 336, e' sostituita dalla seguente: "c) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'articolo 36 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari, per il finanziamento delle spese di funzionamento non ripetitive in qualsiasi periodo dell'esercizio e per le altre spese correnti solo in sede di assestamento;".
Testo vigente dal 10 ottobre 1997
