Art. 54 — Termine per gli equilibri degli enti locali
In considerazione delle condizioni di incertezza sulla quantita' delle risorse disponibili per gli enti locali, all'articolo 107, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole «anche ai fini della deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio a tutti gli effetti di legge e il termine di cui al comma 2 dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 267 del 2000 e' differito al 30 settembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «e il termine di cui al comma 2 dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 267 del 2000 e' differito al 30 novembre 2020». ((1-bis. All'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 8 e' sostituito dal seguente: "8. Il termine di cui all'articolo 264, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' fissato al 30 novembre 2020"))
Testo vigente dal 14 ottobre 2020
