Art. 11
All'articolo 86 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:
- a)al comma 2 le parole: "Gli amministratori dell'ente locale dissestato ed il segretario sono tenuti" sono sostituite dalle seguenti: "L'ente locale e' tenuto";
- b)il comma 3 e' sostituito dal seguente: " 3. L'organo straordinario di liquidazione puo' auto organizzarsi, e, per motivate esigenze, dotarsi di personale, acquisire consulenze e attrezzature le quali, al termine dell'attivita' di ripiano dei debiti, rientrano nel patrimonio dell'ente locale.".
Testo vigente dal 10 ottobre 1997
