Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 20 novembre 2011

Confronto con la versione in vigore dal 1 ottobre 1999 al 20 novembre 2011. 103 parole tolte, 10 parole aggiunte in 5 capoversi.

tolto: Salvo che il fatto costituisca reato e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria:

tolto: a) da 40 a 100 milioni, chiunque imbottigli per la vendita un'acqua di sorgente senza l'autorizzazione di cui all'articolo 3;

tolto: b) da 30 a 90 milioni, chiunque non ottemperi alle prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione di cui all'articolo 3, sottoponga l'acqua di sorgente ad operazioni diverse da quelle consentite dall'articolo 5;

tolto: c) da 30 a 90 milioni, chiunque metta in vendita un'acqua di sorgente con etichette non conformi alle norme stabilite dal presente decreto;

tolto: d) da 5 a 30 milioni, chiunque non ottemperi alle altre norme contenute nel presente decreto.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 8 OTTOBRE 2011, N. 176

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-08-04;339~art15 · fonte del testo