Art. 15 — S a n z i o n i
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 8 ottobre 2011, n. 176.
Abrogato dal 20 novembre 2011
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 8 ottobre 2011, n. 176.
Abrogato dal 20 novembre 2011
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1999
Confronto con la versione in vigore dal 1 ottobre 1999 al 20 novembre 2011. 103 parole tolte, 10 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: Salvo che il fatto costituisca reato e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria:
tolto: a) da 40 a 100 milioni, chiunque imbottigli per la vendita un'acqua di sorgente senza l'autorizzazione di cui all'articolo 3;
tolto: b) da 30 a 90 milioni, chiunque non ottemperi alle prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione di cui all'articolo 3, sottoponga l'acqua di sorgente ad operazioni diverse da quelle consentite dall'articolo 5;
tolto: c) da 30 a 90 milioni, chiunque metta in vendita un'acqua di sorgente con etichette non conformi alle norme stabilite dal presente decreto;
tolto: d) da 5 a 30 milioni, chiunque non ottemperi alle altre norme contenute nel presente decreto.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 8 OTTOBRE 2011, N. 176
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-08-04;339~art15 · fonte del testo
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