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Che cosa è cambiato dal 20 novembre 2011

Confronto con la versione in vigore dal 1 ottobre 1999 al 20 novembre 2011. 1194 parole tolte, 10 parole aggiunte in 16 capoversi.

tolto: All'articolo 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, sono apportate le seguenti modificazioni:

tolto: a) al comma 1 dopo le parole "particolari e" e' aggiunta la seguente: ", eventualmente,";

tolto: b) al comma 2 le parole "e per i loro effetti" sono sostituite dalle seguenti: "ed, eventualmente, per taluni loro effetti.";

tolto: c) al comma 3, la lettera d) e' sostituita dalla seguente: " d) se necessario, farmacologico, clinico e fisiologico". All'articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, sono apportate le seguenti modificazioni:

tolto: a) al comma 1 la parola: "precedente" e' sostituita dalle seguenti "2, comma 2, lettere a), b), c) ed eventualmente d).";

tolto: b) al comma 2, le parole "lettere b) e c)" sono sostituite dalle seguenti: "comma 1, lettere b), c), d) ed e).". Il comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n 105, e' sostituito dal seguente: "2. Il decreto di riconoscimento riporta la denominazione dell'acqua minerale naturale, il nome della sorgente ed il luogo di utilizzazione della stessa e specifica le caratteristiche igieniche particolari, nonche' le eventuali proprieta' favorevoli alla salute dell'acqua minerale naturale, le indicazioni e le eventuali controindicazioni che possono essere riportate sulle etichette ed ogni altra indicazione ritenuta opportuna, caso per caso, ivi compreso l'eventuale trattamento tra quelli di cui all'articolo 7, comma 1, lettere c) e d).". All'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, dopo le parole: "esistenti alla sorgente" sono aggiunte le seguenti parole: ", fatte salve le modifiche apportate con i trattamenti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b), c) e d).". All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente lettera: "d) l'eventuale trattamento dell'acqua, di cui all'articolo 7, comma 1, lettere c) e d), corrisponda a quello indicato nel provvedimento di riconoscimento.". L'articolo 7 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, e' sostituito dal seguente: "Art. 7 (Operazioni consentite su un'acqua minerale naturale). - 1. Il carattere di acqua minerale naturale non si intende modificato dalle seguenti operazioni:

tolto: a) captazione, canalizzazione, elevazione meccanica, approvvigionamento in vasche o serbatoi;

tolto: b) separazione degli elementi instabili, quali i composti del ferro e dello zolfo, mediante filtrazione o decantazione, eventualmente preceduta da ossigenazione, a condizione che tale trattamento non comportiuna modifica della composizione dell'acqua in quei componenti essenziali che conferiscono all'acqua stessa le sue proprieta';

Mostra gli altri 8 capoversi cambiati

tolto: c) separazione dei composti di ferro, manganese e zolfo nonche' dell'arsenico da talune acque minerali naturali mediante trattamento con aria arricchita di ozono, a condizione che tale trattamento non comporti una modifica della composizione dell'acqua in quei componenti essenziali che conferiscono all'acqua stessa le sue proprieta';

tolto: d) separazione di componenti indesiderabili diversi da quelli menzionati alle lettere b) e c) a condizione che tale trattamento non comporti una modifica della composizione dell'acqua in quei componenti essenziali che conferiscono all'acqua stessa le sue proprieta';

tolto: e) eliminazione totale o parziale dell'anidride carbonica libera mediante procedimenti esclusivamente fisici, nonche' incorporazione o reincorporazione di anidride carbonica. 2. Con decreto del Ministro della sanita', sentito il Consiglio superiore di sanita', sono stabilite ed aggiornate le condizioni di utilizzazione dei trattamenti di cui al comma 1, lettere c) e d), secondo le disposizioni adottate in materia in sede comunitaria.". All'articolo 9, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente comma: "4. Non e' consentita alcuna variazione di denominazione di un'acqua minerale naturale con la denominazione di un'altra acqua minerale naturale salvo che di quest'ultima ne sia cessata la commercializzazione da almeno venti anni. Qualsiasi variazione di denominazione di un'acqua minerale naturale comporta la modifica del decreto di riconoscimento.". All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, sono apportate le seguenti modificazioni:

tolto: a) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: " b) la denominazione dell'acqua minerale naturale, il nome della sorgente ed il luogo di utilizzazione della stessa;";

tolto: b) alla lettera h), in fine, sono aggiunte le seguenti parole: ", salvo quanto previsto all'articolo 13, comma 6, lettera a), del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109;";

tolto: c) dopo la lettera h) e' aggiunta la seguente: "i) informazioni circa gli eventuali trattamenti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere c) e d).". L'articolo 13 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, e' sostituito dal seguente: "Art. 13 (Importazione di acque minerali naturali). - 1. E' consentita l'importazione delle acque minerali naturali estratte dal suolo di un Paese terzo, se riconosciute dall'autorita' competente di un altro Stato membro dell'Unione europea o dal Ministero della sanita', e comprese negli elenchi pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee. 2. Per il riconoscimento di un'acqua minerale naturale di un Paese terzo si applicano le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4; in tal caso possono essere riconosciute solo se conformi alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 purche' l'autorita' competente del Paese di origine ne abbia accertato le caratteristiche e garantisca il controllo permanente sul mantenimento di tali caratteristiche. 3. Il periodo di validita' del provvedimento di riconoscimento di cui al comma 2 non puo' essere superiore ai cinque anni, con possibilita' di rinnovo subordinato all'accertamento che l'acqua minerale naturale conservi i requisiti richiesti. 4. I provvedimenti di riconoscimento, di rinnovo e di revoca sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e comunicati alla Commissione europea.". Dopo l'articolo 13 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, e' aggiunto il seguente: "Art. 13-bis (Rapporti intracomunitari). - 1. Qualora sussistano circostanziati motivi per ritenere che un'acqua minerale naturale non sia conforme alle disposizioni adottate in materia in sede comunitaria o presenti un pericolo per la salute pubblica, pur circolando liberamente in uno o piu' Stati membri della Unione europea, il Ministero della sanita' puo' temporaneamente sospendere o limitare nel territorio nazionale la commercializzazione di tale prodotto, informandone immediatamente la Commissione europea e gli altri Stati membri e precisando i motivi della decisione; puo' richiedere, altresi', allo Stato membro che ha riconosciuto l'acqua, tutte le informazioni relative al riconoscimento della stessa nonche' i risultati dei controlli periodici. 2. Su richiesta di qualsiasi Stato membro o della Commissione europea, il Ministero della sanita' fornisce tutte le informazioni relative al riconoscimento delle acque minerali naturali, la cui commercializzazione sia stata temporaneamente sospesa o limitata nel territorio di un altro Stato membro nonche' i risultati dei controlli periodici. A tal fine le regioni inviano regolarmente al Ministero della sanita' i risultati dei controlli periodici effettuati su tutte le acque minerali naturali in sede di aggiornamento quinquennale o di aggiornamento anticipato.". All'articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, sono apportate le seguenti modificazioni:

tolto: a) al comma 1, dopo le parole: "vigilanza sulla utilizzazione" sono inserite le seguenti: ", con particolare riguardo agli eventuali trattamenti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere c) e d)";

tolto: b) dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente: "7. Se gli organi competenti alla vigilanza accertano che un'acqua minerale naturale, proveniente da uno Stato membro dell'Unione europea, non e' conforme alle disposizioni del presente decreto o presenta un pericolo per la salute pubblica, fatta salva l'adozione di provvedimenti urgenti a tutela della salute pubblica, ne danno immediata comunicazione al Ministero della sanita' precisando i motivi dei provvedimenti adottati.".aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 8 OTTOBRE 2011, N. 176

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-08-04;339~art17 · fonte del testo

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