Art. 1 — Definizione e caratteristiche
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 8 ottobre 2011, n. 176.
Abrogato dal 20 novembre 2011
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 8 ottobre 2011, n. 176.
Abrogato dal 20 novembre 2011
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2 versioni dal 1999
Confronto con la versione in vigore dal 1 ottobre 1999 al 20 novembre 2011. 333 parole tolte, 10 parole aggiunte in 7 capoversi.
tolto: Il termine "acqua di sorgente" e' riservato alle acque destinate al consumo umano, allo stato naturale e imbottigliate alla sorgente, che, avendo origine da una falda o giacimento sotterraneo, provengano da una sorgente con una o piu' emergenze naturali o perforate. Le caratteristiche delle acque di sorgente sono valutate sulla base dei seguenti criteri:
tolto: a) geologico e idrogeologico;
tolto: b) organolettico, fisico, fisicochimico e chimico;
tolto: c) microbiologico. La composizione, la temperatura e le altre caratteristiche essenziali delle acque di sorgente debbono mantenersi costanti alla sorgente nell'ambito delle variazioni naturali, anche in seguito ad eventuali variazioni di portata. Il Ministro della sanita', con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, stabilisce i criteri per la valutazione delle caratteristiche di cui al comma 2. Il Ministro della sanita', con proprio decreto, sentito il Consiglio superiore di sanita', fissa i metodi di analisi per il controllo delle caratteristiche microbiologiche e di composizione di cui al comma 2, lettere b) e c), nonche' le modalita' per i relativi prelevamenti di campioni e per la vigilanza sulla costanza delle caratteristiche indicate ai commi 2 e 3. Fino all'emanazione dei decreti di cui ai commi 4 e 5:
tolto: a) la valutazione delle caratteristiche indicate al comma 2, lettera a), ad esclusione dello studio della mineralizzazione della falda, lettera b) e lettera c) e' effettuata secondo i criteri di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 e 10 del decreto del Ministro della sanita' 12 novembre 1992, n. 542;
tolto: b) i valori dei parametri organolettici, fisici, fisicochimici e chimici devono rispettare i limiti di cui all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, ed i relativi metodi analitici sono quelli indicati nell'allegato III del decreto medesimo;
tolto: c) i metodi analitici da utilizzare per la valutazione delle caratteristiche microbiologiche e le modalita' per il prelevamento dei campioni per tutti i tipi di analisi sono quelli indicati nel decreto del Ministro della sanita' 13 gennaio 1993.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 8 OTTOBRE 2011, N. 176
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-08-04;339~art1 · fonte del testo
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