Art. 12 — Applicabilità delle norme sulle sostanze alimentari e bevande
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 8 ottobre 2011, n. 176.
Abrogato dal 20 novembre 2011
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 8 ottobre 2011, n. 176.
Abrogato dal 20 novembre 2011
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1999
Confronto con la versione in vigore dal 1 ottobre 1999 al 20 novembre 2011. 83 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Ai fini della vigilanza sulla utilizzazione e sul commercio delle acque di sorgente, fermo restando quanto disposto all'articolo 11, comma 3, per quanto concerne le modalita' da osservare per le denunce all'autorita' sanitaria e giudiziaria, per i sequestri da effettuare a tutela della salute pubblica, si osservano, in quanto compatibili, le norme vigenti in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande, di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283, e succcssive modificazioni e integrazioni.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 8 OTTOBRE 2011, N. 176
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-08-04;339~art12 · fonte del testo
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