Art. 30 — Applicabilità delle norme sulle sostanze alimentari e bevande
Ai fini della vigilanza sulla utilizzazione e sul commercio delle acque di sorgente, assoggettata alle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, fermo restando quanto disposto all'articolo 29, comma 3, per quanto concerne le modalita' da osservare per le denunce all'autorita' sanitaria e giudiziaria, per i sequestri da effettuare a tutela della salute pubblica, si osservano, in quanto compatibili, le norme vigenti in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande.
Testo vigente dal 5 novembre 2011
