Art. 20 — Definizione e caratteristiche
Sono denominate «acqua di sorgente» le acque destinate al consumo umano, allo stato naturale e imbottigliate alla sorgente, che, avendo origine da una falda o giacimento sotterraneo, provengano da una sorgente con una o piu' emergenze naturali o perforate. Le caratteristiche delle acque di sorgente sono valutate sulla base dei seguenti criteri:
- a)geologico e idrogeologico;
- b)organolettico, fisico, fisico-chimico e chimico;
- c)microbiologico. La valutazione delle caratteristiche di cui al comma 2, lettera a), ad esclusione della mineralizzazione della falda, e' effettuata secondo i criteri stabiliti per le acque minerali naturali. La valutazione delle caratteristiche di cui al comma 2, lettera b), e' effettuata secondo i criteri contenuti nel decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, e successive modificazioni. Le acque di sorgente devono soddisfare i requisiti microbiologici di cui all'articolo 9.
Testo vigente dal 5 novembre 2011
