- c)al comma 3 le parole: "da adottarsi per ogni trimestre" sono sostituite dalle seguenti: "da adottarsi per ogni semestre e notificata al tesoriere";
- d)dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: "4-bis. I provvedimenti adottati dai commissari nominati a seguito dell'esperimento delle procedure di cui all'art. 37 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e di cui all'art. 27, comma 1, n. 4, del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, emanato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, devono essere muniti dell'attestazione di copertura finanziaria prevista dall'art. 55, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e non possono avere ad oggetto le somme di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2, quantificate ai sensi del comma 3.".
Testo vigente dal 27 giugno 1996
