Art. 3 — Procedura di nomina del Presidente e dei Commissari dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
[1]1. All'articolo 1, comma 3, della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)le parole "Ministro delle comunicazioni" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro dello sviluppo economico";
- b)dopo il nono periodo sono aggiunti i seguenti:
[2]"I commissari ed il presidente sono scelti sulla base del merito, delle competenze e dalla conoscenza del settore, tra persone di riconosciuta levatura ed esperienza professionale, che abbiano manifestato e motivato il proprio interesse a ricoprire tali ruoli ed inviato il proprio curriculum professionale. Prima della elezione dei commissari e la designazione del presidente, i curricula ricevuti dal Senato della Repubblica, dalla Camera dei deputati e dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, entro i termini e secondo le modalita' da questi fissati, sono pubblicati sui rispettivi siti istituzionali".
[3]((Art. 3))
Testo vigente dal 9 febbraio 2022
