All'art. 36 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:

  • a)il comma 2 e' sostituito dal seguente: " 2. Con periodicita' stabilita dal regolamento di contabilita' dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 30 settembre di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi. In tale sede l'organo consiliare da' atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, adotta contestualmente i provvedimenti necessari per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 37, per il ripiano dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto approvato e, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di amministrazione o di gestione, per squilibrio della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui, adotta le misure necessarie a ripristinare il pareggio. La deliberazione e' sottoposta al controllo di legittimita' dell'organo regionale di controllo ed e' allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.";
  • b)al comma 3 dopo le parole: "tutte le entrate" sono aggiunte le seguenti: "e le disponibilita'".

Testo vigente dal 27 giugno 1996

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-06-11;336~art11 · fonte del testo

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