All'art. 84 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:
- a)al comma 1 dopo le parole: "entro trenta giorni dalla data" sono inserite le seguenti: "di esecutivita'";
- b)al comma 5 il periodo: "Per lo stesso periodo, per i servizi a domanda individuale, la contribuzione degli utenti deve assicurare nel complesso la copertura dei costi almeno nella misura prevista dalle norme vigenti." e' sostituito dal seguente: "Per i servizi a domanda individuale il costo di gestione deve essere coperto con proventi tariffari e con contributi finalizzati almeno nella misura prevista dalle norme vigenti.";
- c)al comma 6 dopo le parole: "comunicate alla Commissione di ricerca per la finanza locale" sono inserite le seguenti: "presso il Ministero dell'interno entro 30 giorni dalla data di adozione".
Testo vigente dal 27 giugno 1996
