L'Amministrazione della pubblica sicurezza, sulla base anche dei risultati del controllo di gestione, valuta le prestazioni dei dirigenti superiori ((, dei primi dirigenti, dei vice questori e dei vice questori aggiunti e qualifiche equiparate)) della Polizia di Stato, nonche' i comportamenti relativi allo sviluppo delle risorse professionali, umane e organizzative ad essi assegnate. Ai fini di cui al comma 1, i dirigenti superiori ((i primi dirigenti, i vice questori e i vice questori aggiunti e qualifiche equiparate)) presentano, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione sull'attivita' svolta nell'anno precedente. Entro il successivo 30 aprile, un comitato composto da almeno tre prefetti provenienti dai ruoli della Polizia di Stato in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, costituito con decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, redige, sulla base della relazione presentata da ciascun dirigente, una scheda di valutazione. 6 Il giudizio valutativo finale e' espresso dal capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, entro il successivo 30 giugno. La scheda di valutazione comprensiva del giudizio valutativo finale e' notificata a ciascun interessato entro trenta giorni dalla formulazione del giudizio valutativo finale. La scheda di valutazione per il personale con qualifica di primo dirigente ((, di vice questore e di vice questore aggiunto)) sostituisce il rapporto informativo di cui all'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, anche ai fini degli scrutini di promozione. I contenuti della relazione di cui al comma 2, le modalita' della relativa compilazione e presentazione, i parametri della procedura di valutazione e i criteri per la formulazione del giudizio valutativo finale sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, sentito il consiglio di amministrazione, su proposta del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza. L'esito negativo della valutazione comporta la revoca dell'incarico ricoperto ed e' tenuto in considerazione ai fini della progressione in carriera e dell'attribuzione di nuove funzioni. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dall'anno 2004, in relazione all'attivita' svolta nell'anno 2003.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 10 settembre 2004, n. 238, convertito con L. 5 novembre 2004, n. 263

6

Il D.L. 10 settembre 2004, n. 238, convertito con L. 5 novembre 2004, n. 263 ha disposto che la modifica di cui al comma 3 del presente articolo "si applica alla valutazione annuale dei dirigenti superiori e dei primi dirigenti della Polizia di Stato di cui all'art. 62 del dcreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, a decorrere dall'anno 2004, in relazione all'attivita' svolta nell'anno 2003."

Testo vigente dal 7 luglio 2017

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 7 luglio 2017

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2008 al 7 luglio 2017. 2 parole tolte, 30 parole aggiunte.

L'Amministrazione della pubblica sicurezza, sulla base anche dei risultati del controllo di gestione, valuta le prestazioni dei dirigenti superiori tolto: eaggiunto: , dei primi dirigentiaggiunto: , dei vice questori e dei vice questori aggiunti e qualifiche equiparate della Polizia di Stato, nonche' i comportamenti relativi allo sviluppo delle risorse professionali, umane e organizzative ad essi assegnate. Ai fini di cui al comma 1, i dirigenti superiori tolto: e i primi dirigentiaggiunto: , i vice questori e i vice questori aggiunti e qualifiche equiparate presentano, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione sull'attivita' svolta nell'anno … valutativo finale. La scheda di valutazione per il personale con qualifica di primo dirigenteaggiunto: , di vice questore e di vice questore aggiunto sostituisce il rapporto informativo di cui all'articolo 62 del decreto del Presidente della …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-10-05;334~art62 · fonte del testo

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