Art. 1 — Articolazione della carriera dei funzionari di Polizia

((1. La carriera dei funzionari di Polizia, con sviluppo dirigenziale, si articola nelle seguenti qualifiche: vice commissario; commissario; commissario capo; vice questore aggiunto; vice questore; primo dirigente; dirigente superiore; dirigente generale di pubblica sicurezza.)) 14

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95

14

Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95 ha disposto (con l'art. 2, comma 1, lettera v)) che "Nella fase di prima applicazione del presente decreto: [...] v) al 1° gennaio del 2018, il personale appartenente alla medesima data al ruolo dei commissari e dei dirigenti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, transita nella carriera dei funzionari di cui all'articolo 1 del medesimo decreto legislativo, come modificato dal presente decreto, mantenendo l'anzianita' posseduta e l'ordine di ruolo alla medesima data e assumendo la corrispondente qualifica del nuovo ruolo, fermo restando quanto previsto alle lettere z) e aa)".

Testo vigente dal 7 luglio 2017

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 7 luglio 2017

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2008 al 7 luglio 2017. 103 parole tolte, 11 parole aggiunte.

aggiunto: 1. La carriera dei funzionari di Polizia tolto: si articola nei ruoli dei commissari e dei dirigenti. Il ruolo dei commissari e' articolatoaggiunto: , con sviluppo dirigenziale, si articola nelle seguenti qualifiche: tolto: commissario, limitatamente alla frequenza del corso di formazione aggiunto: vice commissario; commissario; commissario capo; vice questore aggiuntotolto: . Il ruolo dei dirigenti e' articolato nelle seguenti qualifiche:aggiunto: ; vice questore; primo dirigente; dirigente superiore; dirigente generale di pubblica sicurezzatolto: ;... La dotazione organica del ruolo dei commissari, di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e' ridotta di mille unita' ai fini della costituzione del ruolo previsto dall'articolo 14, secondo le modalita' e la graduazione previste dall'articolo 24. La predetta dotazione e quella del ruolo dei dirigenti sono indicate nella tabella 1, allegata al presente decreto, che sostituisce la citata tabella A.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95

    Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95 ha disposto (con l'art. 2, comma 1, lettera v)) che "Nella fase di prima applicazione del presente decreto: [...] v) al 1° gennaio del 2018, il personale appartenente alla medesima data al ruolo dei commissari e dei dirigenti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, transita nella carriera dei funzionari di cui all'articolo 1 del medesimo decreto legislativo, come modificato dal presente decreto, mantenendo l'anzianita' posseduta e l'ordine di ruolo alla medesima data e assumendo la corrispondente qualifica del nuovo ruolo, fermo restando quanto previsto alle lettere z) e aa)".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-10-05;334~art1 · fonte del testo

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