Art. 61 — Sospensione dalla partecipazione agli scrutini

E' sospeso dagli scrutini di promozione il personale delle carriere di cui al presente decreto rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi ((per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235)). Nei confronti del personale di cui al comma 1, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1957, n. 3. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano agli scrutini per le promozioni successive al 31 dicembre 2001.

Testo vigente dal 23 aprile 2023

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Che cosa è cambiato dal 23 aprile 2023

Confronto con la versione in vigore dal 7 luglio 2017 al 23 aprile 2023. 6 parole tolte, 6 parole aggiunte.

E' sospeso dagli scrutini di promozione il personale delle carriere di cui al presente decreto rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo tolto: 58 aggiunto: 10, comma 1, lettere a) e tolto: b aggiunto: c), del decreto legislativo tolto: 18 agosto 2000 aggiunto: 31 dicembre 2012, n. tolto: 267 aggiunto: 235. Nei confronti del personale di cui al comma 1, si applicano le disposizioni …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-10-05;334~art61 · fonte del testo