Art. 4 — Assegnazione di risorse
Ai fini della trasparenza delle relazioni finanziarie costituiscono assegnazioni di risorse:
- a)il ripiano di perdite di esercizio;
- b)i conferimenti in capitale sociale o dotazione;
- c)i conferimenti a fondo perduto od i prestiti a condizioni privilegiate;
- d)la concessione di vantaggi finanziari sotto forma di non percezione dei benefici o di non restituzione dei crediti;
- e)la rinuncia ad una remunerazione normale delle risorse pubbliche impiegate;
- f)la compensazione di oneri imposti dai poteri pubblici. Le assegnazioni di risorse debbono risultare con le modalita' previste all'articolo 5.
Testo vigente dal 27 novembre 2003
