Art. 7 — Clausola di salvaguardia
Articolo abrogato dal d.lgs. 5 agosto 2022, n. 138.
Abrogato dal 28 settembre 2022
Articolo abrogato dal d.lgs. 5 agosto 2022, n. 138.
Abrogato dal 28 settembre 2022
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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2 versioni dal 2000
Confronto con la versione in vigore dal 17 novembre 2000 al 28 settembre 2022. 229 parole tolte, 10 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Il Ministero della sanita', quando accerta che un dispositivo di cui all'articolo 5, comma 1, installato e utilizzato correttamente secondo la sua destinazione e oggetto di manutenzione regolare, puo' compromettere la salute o la sicurezza dei pazienti, degli utilizzatori o, eventualmente, di terzi, nonche' la sicurezza delle cose, adotta i provvedimenti necessari per ritirare detto dispositivo dal mercato, o per vietarne o limitarne l'immissione in commercio o la messa in servizio. Il Ministero della sanita' comunica immediatamente alla Commissione europea e agli altri Stati membri i provvedimenti adottati ai sensi del comma 1, indicando i motivi della decisione ed in particolare se la mancata conformita' al presente decreto deriva da:
tolto: a) mancanza dei requisiti essenziali di cui all'articolo 4;
tolto: b) non corretta applicazione delle norme di cui all'articolo 6;
tolto: c) lacuna nelle norme di cui all'articolo 6. Quando la Commissione europea comunica che i provvedimenti di cui al comma 1 sono ingiustificati, il Ministero della sanita' provvede a revocarli, salvo quanto previsto all'articolo 11. Se un dispositivo munito della marcatura CE non risulta conforme al presente decreto, il Ministero della sanita' adotta i provvedimenti necessari per il ritiro dal commercio e ne informa la Commissione europea e gli altri Stati membri. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo sono a carico del fabbricante, del suo mandatario o del responsabile dell'immissione in commercio o della messa in servizio dei dispositivi.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2022, N. 138
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
La nota di aggiornamento ufficiale
D.Lgs. 5 agosto 2022, n. 138
Il D.Lgs. 5 agosto 2022, n. 138, ha disposto (con l'art. 30, comma 7) che "Le disposizioni del decreto legislativo, n. 332 del 2000, relative ai dispositivi di cui all'articolo 110, paragrafi 3 e 4 del regolamento, restano in vigore fino alle date in esso indicate, nella misura necessaria dell'applicazione di tali paragrafi".
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-09-08;332~art7 · fonte del testo
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