Art. 23 — Disposizioni finalizzate al corretto recepimento della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio. Procedura di infrazione n. 2014/2123

Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 217:
  • 1)al comma 2, le parole: «imballaggi immessi sul mercato nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «imballaggi immessi sul mercato dell'Unione europea» e le parole: «, a qualsiasi titolo» sono sostituite dalle seguenti: «o da qualunque altro soggetto che produce o utilizza imballaggi o rifiuti di imballaggio»;
  • 2)dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: «3-bis. In attuazione dell'articolo 18 della direttiva 94/62/CE e fatte salve le ipotesi di deroga a tale disposizione previste dalla medesima direttiva o da altre disposizioni dell'ordinamento europeo, e' garantita l'immissione sul mercato nazionale degli imballaggi conformi alle previsioni del presente titolo e ad ogni altra disposizione normativa adottata nel rispetto di quanto previsto dalla direttiva 94/62/CE»;
  • b)all'articolo 218, comma 1:
  • 1)alla lettera o), le parole: «biogas con recupero energetico» sono sostituite dalla seguente: «metano»;
  • 2)alla lettera z), le parole: «soggetti interessati» sono sostituite dalla seguente: «soggetti»;
  • c)all'articolo 226, comma 3:
  • 1)il primo periodo e' sostituito dai seguenti: «Possono essere commercializzati solo imballaggi rispondenti a tutti i requisiti essenziali stabiliti dalla direttiva 94/62/CEE e riportati nell'allegato F alla parte quarta del presente decreto. Tali requisiti si presumono soddisfatti quando gli imballaggi siano conformi alle pertinenti norme armonizzate i cui numeri di riferimento sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea o alle norme nazionali che abbiano recepito tali norme armonizzate e, in mancanza di queste, agli standard europei fissati dal Comitato europeo di normalizzazione.»;
  • 2)dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «In mancanza delle norme armonizzate, i requisiti essenziali stabiliti nella direttiva 94/62/CE nonche' quelli di cui all'allegato F alla parte quarta del presente decreto si presumono soddisfatti quando gli imballaggi sono conformi alle pertinenti norme nazionali, adottate ai sensi del paragrafo 3 dell'articolo 9 della direttiva 94/62/CE.»;
  • d)all'allegato E alla parte quarta, al numero 1), dopo le parole: «e fino all'80% in peso dei rifiuti di imballaggio» sono inserite le seguenti: «; entro il 31 dicembre 2008 saranno raggiunti i seguenti obiettivi minimi di riciclaggio per i».

Testo vigente dal 3 agosto 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-07-29;115~art23 · fonte del testo

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