Ai controlli ufficiali e alle altre attivita' ufficiali, su richiesta dell'operatore, effettuati dall'Azienda sanitaria locale, si applica la tariffa su base oraria di cui all'articolo 10, comma 2, maggiorata del 30 per cento, quando sono effettuati:

  • a)in orario compreso tra le ore 18.00 e le ore 6.00;
  • b)nei giorni festivi;
  • c)nei giorni feriali con richiesta inferiore alle 24 ore rispetto all'orario previsto per l'effettuazione del controllo ufficiale o dell'altra attivita' ufficiale. La maggiorazione di cui al comma 1 e' calcolata separatamente dalle altre tariffe, con le modalita' di cui all'allegato 5, modulo 12. Quando i controlli ufficiali di cui all'articolo 3, sono effettuati su richiesta dell'operatore fuori dalla fascia oraria ordinaria di apertura degli uffici, come determinata nell'articolo 1, commi 1 e 4 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, per gli uffici dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, le tariffe di cui all'allegato 1, sezioni 1 e 2 sono integrate dalla tariffa su base oraria di cui all'articolo 10, comma 3, maggiorata del 30 per cento. La tariffa applicata all'operatore e' maggiorata dello 0,5 per cento per l'attuazione del Piano di controllo nazionale pluriennale previsto dall'articolo 109, paragrafo 1, del regolamento. La maggiorazione di cui al presente comma e' calcolata con le modalita' di cui all'allegato 5, modulo 12, del presente decreto per le tariffe di competenza dell'Azienda sanitaria locale e con le modalita' di cui allegato 5, modulo 14 del presente decreto per le tariffe di competenza dei PCF e non rientra nella ripartizione di cui agli articoli 14 e 15 del presente decreto. Sono escluse dalla maggiorazione dello 0,5 per cento:
  • a)le tariffe forfettarie e la tariffa su base oraria per il riconoscimento condizionato e definitivo, per la registrazione e per i relativi aggiornamenti e per le autorizzazioni, di cui all'allegato 2, sezione 8, del presente decreto;
  • b)le tariffe forfettarie per l'ispezione effettuata dal veterinario dell'Azienda sanitaria locale in caso di macellazione di animali fuori dal macello per autoconsumo e in caso di animali selvatici oggetto di attivita' venatoria per autoconsumo o per cessione diretta, di cui all'allegato 2, sezione 9 del presente decreto;
  • c)le tariffe per la controversia, di cui all'allegato 3, sezione 3 del presente decreto;
  • d)le tariffe per i controlli ufficiali svolti dal Ministero della salute per il riconoscimento dei depositi di cui all'articolo 23 del regolamento (UE) 2019/2124, stabilite nell'allegato 1, sezione 3 del presente decreto;
  • e)le tariffe per i controlli ufficiali svolti dal Ministero della salute sulle navi officina - FV, sulle navi deposito frigorifero - ZV e sulle navi reefer vessel, di cui all'allegato 1, sezione 4 del presente decreto;
  • f)le tariffe per i controlli ufficiali e le altre attivita' ufficiali ai fini export, di cui all'allegato 1, sezione 5 del presente decreto. Per i controlli ufficiali richiamati all'articolo 3, comma 5, le tariffe di cui allegato 1, sezione 1 del presente decreto sono integrate dalla tariffa calcolata su base oraria ai sensi dell'articolo 10, comma 3 prima di ogni altra maggiorazione.

Testo vigente dal 13 marzo 2021

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-02;32~art8 · fonte del testo

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