Art. 14 — Ripartizione delle tariffe riscosse dal Ministero della salute

Gli introiti derivanti dalla riscossione delle tariffe di cui all'allegato 1, sezioni 1 e 2, sono destinati e vincolati:

  • a)la quota dell'80 per cento all'entrata del bilancio dello Stato con versamento alla sezione della Tesoreria provinciale dello Stato competente per territorio sul capitolo n. 2582/articolo 14 del capo XX per essere riassegnata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad appositi capitoli del programma «Sanita' pubblica veterinaria» nell'ambito della missione «Tutela della salute»- categoria «Funzionamento» di pertinenza del centro di responsabilita' Direzione generale della sanita' animale e dei farmaci veterinari, per la copertura delle spese connesse ai controlli ufficiali eseguiti dai PCF e dai punti di controllo, anche fuori dall'orario ordinario di apertura degli uffici, di cui all'allegato 3, sezione 2, nonche' per ogni altro onere correlato;
  • b)la quota del 5 per cento agli Istituti zooprofilattici sperimentali competenti per territorio per l'attivita' di supporto sulle importazioni; qualora l'analisi richiesta non possa essere eseguita, l'Istituto zooprofilattico sperimentale si avvale di un altro Istituto zooprofilattico sperimentale, rimborsandone al medesimo il costo;
  • c)la rimanente quota del 15 per cento all'entrata del bilancio dello Stato con versamento alla sezione della Tesoreria provinciale dello Stato competente per territorio sul capitolo di entrata del bilancio dello Stato n. 2226/articolo 01, capo XX. Gli introiti derivanti dalla maggiorazione di cui all'articolo 8, comma 4 sono versati alla sezione della Tesoreria provinciale dello Stato competente per territorio sul capitolo di entrata del bilancio dello Stato n. 2582/ articolo 17 del capo XX. I PCF provvedono mensilmente alla ripartizione delle quote di cui al presente articolo. La ripartizione in quote percentuali, a favore degli aventi diritto, deve avvenire su base mensile e anche il relativo versamento deve avere cadenza mensile, da effettuare entro il giorno 5 del mese successivo a quello in cui le suddette quote sono state riscosse. Le tariffe di cui all'allegato 1 sezioni 3, 4 e 5, non rientrano nella ripartizione di cui al presente articolo.

Testo vigente dal 13 marzo 2021

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-02;32~art14 · fonte del testo

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