Finalita' e campo di applicazione Il presente decreto stabilisce le modalita' di finanziamento dei controlli ufficiali e delle altre attivita' ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della normativa in materia di alimenti e sicurezza alimentare, materiali e oggetti destinati a venire a contatto con alimenti (MOCA), mangimi, salute animale, sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, benessere degli animali, immissione in commercio e uso di prodotti fitosanitari, in attuazione del titolo II, capo VI, del regolamento (UE) 2017/625, di seguito «regolamento». Rientrano tra i controlli ufficiali e le altre attivita' ufficiali di cui al presente comma anche quelli effettuati con mezzi di comunicazione a distanza o su documenti in formato elettronico, eseguiti secondo procedure che garantiscano il rispetto degli articoli 8 e 11 del regolamento. Il presente decreto determina altresi' la tariffa per l'ispezione in caso di macellazione di animali fuori dal macello per autoconsumo e in caso di animali selvatici oggetto di attivita' venatoria per autoconsumo o per cessione diretta. Le Autorita' competenti di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, applicano e riscuotono le tariffe previste dal presente decreto. Le tariffe sono a carico degli operatori dei settori interessati e sono destinate e vincolate alle Autorita' competenti e agli altri enti di cui agli articoli 14 e 15, e concorrono, in aggiunta alle risorse provenienti dal finanziamento del Servizio sanitario nazionale, ad assicurare adeguate risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per organizzare, effettuare e migliorare il sistema dei controlli ufficiali e delle altre attivita' ufficiali, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea. Il Ministero della salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, per i controlli ufficiali e le altre attivita' ufficiali per i quali non sono previste tariffe armonizzate nel presente decreto, possono determinare proprie tariffe, nel rispetto del titolo II, capo VI, del regolamento e fatte salve le esclusioni di cui al comma 6 e le maggiorazioni stabilite dall'articolo 8 del presente decreto. In attuazione dell'articolo 78 del regolamento, per assicurare risorse finanziarie adeguate alle Autorita' competenti per i controlli ufficiali e le altre attivita' ufficiali, il presente decreto prevede l'applicazione delle tariffe obbligatorie di cui all'articolo 79 del regolamento e determina tariffe diverse ai sensi dell'articolo 80 del regolamento. Le tariffe di cui al presente decreto non si applicano:

  • a)agli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
  • b)alle associazioni di volontariato iscritte nel registro regionale della Protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Gli operatori che effettuano produzione primaria e operazioni associate, come definite all'articolo 2, comma 1, lettere b), c) e d), sono soggetti esclusivamente alle tariffe per:
  • a)la registrazione di cui all'articolo 6, comma 13;
  • b)il riconoscimento di cui all'articolo 4 e all'articolo 6, comma 13;
  • c)i controlli ufficiali originariamente non programmati e i controlli ufficiali e le altre attivita' ufficiali su richiesta di cui all'articolo 9;
  • d)le autorizzazioni di cui all'articolo 6, comma 15 del presente decreto, ove previste.

Testo vigente dal 13 marzo 2021

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-02;32~art1 · fonte del testo

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