[1]Tariffe per i controlli ufficiali e le altre attivita' ufficiali di competenza del Ministero della salute eseguiti dai Posti di controllo frontaliero e per il riconoscimento dei depositi di cui all'articolo 23 del regolamento (UE) 2019/2124.

[2]1. Il Ministero della salute, per i controlli ufficiali eseguiti presso i Posti di controllo frontaliero (PCF) sugli animali e sulle merci ai sensi dell'articolo 47, paragrafo 1, lettere a) e b) del regolamento, applica le tariffe di cui allegato 1, sezione 1, Tabella A, Tabella D e Tabella E del presente decreto, in conformita' all'articolo 79, paragrafo 1, e all'articolo 80 del regolamento. 2. Il Ministero della salute, per i controlli ufficiali eseguiti presso i PCF o i punti di controllo di cui all'articolo 53, paragrafo 1, lettera a) del regolamento sugli animali e sulle merci, ai sensi dell'articolo 47, paragrafo 1, lettere d), e) e f) del regolamento, applica le tariffe di cui all'allegato 1, sezione 1, Tabella B del presente decreto, in conformita' all'articolo 79, paragrafo 2, lettera a) del regolamento. 3. Per il finanziamento dei controlli periodici di cui agli articoli da 44 a 46 del regolamento, la tariffa di cui all'allegato 1, sezione 1, Tabella C, del presente decreto, si applica, in conformita' all'articolo 80 del regolamento, a tutte le partite di merci diverse da quelle soggette ai controlli di cui agli articoli 47 e 48 del regolamento, notificate dall'operatore attraverso il sistema informativo TRACES. 4. Le tariffe relative alle prestazioni rese per i controlli ufficiali di cui al titolo II, capo V del regolamento effettuati dal PCF presso i depositi di cui all'articolo 23 del regolamento (UE) 2019/2124 sono stabilite nell'allegato 1, sezione 2, in conformita' all'articolo 80 del regolamento. 5. Sono a totale carico dell'operatore responsabile della partita le analisi di laboratorio derivanti dai:

  • a)controlli intensificati di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2019/1873 della Commissione del 7 novembre 2019;
  • b)controlli di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 della Commissione del 22 ottobre 2019;
  • c)controlli di cui all'articolo 45, paragrafo 3, all'articolo 65, paragrafo 4 e agli articoli 66, 67, 137 e 138 del regolamento. 6. L'importo dei costi delle analisi deve essere corrisposto dall'operatore direttamente al laboratorio ufficiale che effettua l'analisi. L'importo degli eventuali costi di trasporto dei campioni al laboratorio deve essere corrisposto dall'operatore direttamente al PCF. 7. Per i controlli ufficiali e le altre attivita' ufficiali eseguiti presso i PCF, i punti di controllo e i depositi doganali, l'operatore versa la tariffa di cui all'allegato 1, sezioni 1 e 2 e fornisce anticipatamente al PCF l'attestazione dell'avvenuto versamento. 8. Le spese per il trattamento di trasferta del personale dei PCF impiegato su richiesta dell'operatore nelle attivita' di controllo di cui agli articoli da 44 a 46 del regolamento, presso i depositi doganali di cui all'articolo 23 del regolamento (UE) 2019/2124 e presso i punti di controllo, sono a totale carico dell'operatore interessato. 9. Le tariffe relative alle prestazioni rese dal Ministero della salute per il riconoscimento dei depositi di cui all'articolo 23 del regolamento (UE) 2019/2124 sono stabilite nell'allegato 1, sezione 3, in conformita' all'articolo 80 del regolamento. 10. Ai fini del riconoscimento dei depositi di cui all'articolo 23 del regolamento (UE) 2019/2124 gli operatori presentano al Ministero della salute richiesta di riconoscimento e corrispondono le tariffe di cui all'allegato 1, sezione 3, del presente decreto. Gli operatori allegano all'istanza di riconoscimento l'attestazione di pagamento. Il sopralluogo e' effettuato entro novanta giorni dalla ricezione dell'istanza da parte del Ministero.

Testo vigente dal 13 marzo 2021

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-02;32~art3 · fonte del testo

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