Tariffe per i controlli ufficiali e le altre attivita' ufficiali di competenza del Ministero della salute sulle navi da pesca. Il Ministero della salute per i controlli ufficiali finalizzati al riconoscimento, di cui all'articolo 148 del regolamento, delle navi officina, delle navi frigorifero e delle navi reefer vessel che si trovano in acque internazionali, applica le tariffe individuate nell'allegato 1, sezione 4, Tabelle A e B del presente decreto. Le tariffe sono determinate ai sensi degli articoli 81 e 82 del regolamento. Il Ministero della salute per i controlli ufficiali finalizzati alla verifica del mantenimento dei requisiti, come previsto dall'articolo 148, paragrafo 5 del regolamento, delle navi officina, delle navi frigorifero e delle navi reefer vessel che si trovano in acque internazionali, applica le tariffe individuate nell'allegato 1, sezione 4, tabella A del presente decreto. Le tariffe di cui all'allegato 1, sezione 4, tabella A del presente decreto, sono determinate ai sensi degli articoli 81 e 82 del regolamento. Il Ministero della salute, per i controlli ufficiali finalizzati al riconoscimento, di cui all'articolo 148 del regolamento, delle navi officina, delle navi frigorifero e delle navi reefer vessel che si trovano in acque nazionali, applica la tariffa individuata nell'allegato 1, sezione 4, tabella B, del presente decreto. Tale tariffa e' determinata ai sensi degli articoli 81 e 82 del regolamento. Il Ministero della salute, per i controlli ufficiali finalizzati alla verifica del mantenimento dei requisiti, come previsto dall'articolo 148, paragrafo 5, del regolamento, delle navi officina, delle navi frigorifero e delle navi reefer vessel che si trovano in acque nazionali, applica le tariffe forfettarie annuali individuate in base a tre fasce di rischio, di cui all'allegato 1, sezione 4, tabella C, del presente decreto. Le tariffe forfettarie, ai sensi dell'articolo 80 del regolamento, sono determinate secondo quanto previsto dall'articolo 82, paragrafo 1, lettera a) del regolamento medesimo e sono differenziate in tre fasce in relazione al livello di rischio riferito ad ogni stabilimento/nave. Tali tariffe vengono applicate a prescindere dall'esecuzione del controllo ufficiale. Il Ministero della salute stabilisce la frequenza dei controlli ufficiali successivi al riconoscimento di cui ai commi 2 e 4; in funzione della categoria di rischio assegnata allo stabilimento puo' essere previsto un sopralluogo con periodicita' variabile da uno all'anno fino ad uno ogni cinque anni. Il Ministero della salute per i controlli di cui ai commi 1 e 2 comunica all'operatore la data di esecuzione del controllo ufficiale.

Testo vigente dal 13 marzo 2021

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-02;32~art4 · fonte del testo

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