Art. 1 — Modifiche al decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267
All'articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267, come integrato dal decreto legislativo 22 febbraio 2024, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)il comma 2 e' abrogato;
- b)al comma 2-bis, le parole: «La Provincia autonoma di Bolzano riconosce, valorizza e promuove» sono sostituite dalle seguenti: «Le province autonome riconoscono, valorizzano e promuovono»;
- c)al comma 2-ter, le parole: «della Provincia autonoma di Bolzano. La Provincia autonoma di Bolzano promuove» sono sostituite dalle seguenti: «delle province autonome. Le province autonome promuovono», la parola: «riconosce» e' sostituita dalla seguente: «riconoscono», le parole: «La Provincia autonoma di Bolzano esercita» sono sostituite dalle seguenti: «Le province autonome esercitano» e le parole: «in provincia di Bolzano» sono sostituite dalle seguenti: «nel rispettivo territorio»;
- d)al comma 2-quater, le parole: «La Provincia autonoma di Bolzano riconosce» sono sostituite dalle seguenti: «Le province autonome riconoscono» e la parola: «puo'» e' sostituita dalla seguente: «possono»;
- e)al comma 2-quinquies, le parole: «La Provincia autonoma di Bolzano disciplina» sono sostituite dalle seguenti: «Le province autonome disciplinano»;
- f)al comma 2-sexies, la parola: «gia'» e' soppressa e le parole: «della Provincia autonoma di Bolzano» sono sostituite dalle seguenti: «delle province autonome»;
- g)al comma 2-septies, le parole: «La Provincia autonoma di Bolzano promuove e valorizza» sono sostituite dalle seguenti: «Le province autonome promuovono e valorizzano» e le parole: «dalla Provincia autonoma di Bolzano» sono sostituite dalle seguenti: «dalle province autonome».
Testo vigente dal 16 maggio 2024
