Art. 8 — Rilascio e rinnovo del certificato del lavoro marittimo
Il certificato del lavoro marittimo ha validita' di cinque anni, con la decorrenza prevista dallo standard A5.1.3, paragrafi 1, 3 e 4 della convenzione. L'autorita' competente locale rilascia il certificato di lavoro marittimo e la dichiarazione di conformita' del lavoro marittimo.
Testo vigente dal 9 marzo 2016
