Art. 7 — Adeguamento durata formazione professionale
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206.
Abrogato dal 24 novembre 2007
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206.
Abrogato dal 24 novembre 2007
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1994
Confronto con la versione in vigore dal 28 maggio 1994 al 24 novembre 2007. 116 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Quando la durata della formazione fatta valere dal richiedente ai sensi dell'art. 1, comma 3, lettera a), o dell'art. 3, comma 1, lettera a), e' inferiore di almeno un anno a quella prescritta, ai fini del riconoscimento del titolo, dal medesimo art. 1, comma 3, lettera a), puo' essere richiesta la prova del possesso di una esperienza professionale di durata doppia del periodo di formazione mancante nelle ipotesi di cui all'art. 5, comma 1, lettera a) o lettera b), e di durata pari al periodo mancante nell'ipotesi di cui all'art. 5, comma 1, lettera c). Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma procedente e' computabile l'esercizio professionale contemplato all'art. 3, comma 1, lettera a).aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 9 NOVEMBRE 2007, N. 206
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-05-02;319~art7 · fonte del testo
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